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Nessuna nuova realtà, la legge non è cambiata: chiarimenti sulla sentenza del Tar di Torino

Comunicato stampa n. 10 del 28/05/2018

A seguito della recente sentenza del tribunale amministrativo piemontese, il Collegio nazionale Guide alpine italiane e il Collegio regionale Guide alpine Piemonte intendono fare chiarezza contro possibili equivoci e strumentalizzazioni. La sentenza infatti, è stata l’occasione per divulgare comunicazioni che a tratti sembrano affermare la liberalizzazione di professioni dello outdoor in montagna, quasi che l’accompagnamento su terreni montuosi non possa ritenersi più in alcun caso riservato a Guide alpine, Accompagnatori di
media montagna e Guide vulcanologiche: le tre figure professionali cui una legge dello Stato, la
legge n. 6 del 1989, riserva invece l’accompagnamento a titolo professionale.


Il tema centrale, che sorregge idealmente la riserva di legge, è l’adeguata preparazione alla frequentazione della montagna, che ad opinione dei Collegi non può essere sbrigativamente liquidata in nome di regole di mercato che
 consentano l’esercizio senza controllo da parte di organi dello Stato.

Del resto il tribunale piemontese non ha detto questo, non ha affatto affermato la
liberalizzazione dell’accompagnamento in montagna. Ribadisce anzi che 
l’accompagnamento a carattere sportivo, e perciò tecnico, rimane sempre riservato a Guide alpine, Accompagnatori di
media montagna e Guide vulcanologiche, ognuno 
nell’ambito delle rispettive competenze. Ed evidentemente 
l’accompagnamento è sportivo ogni qual volta presuppone il confronto 
dell’uomo con la montagna ed il superamento delle difficoltà di ascensione 
che essa propone e ogni volta che si pone il problema della valutazione dei rischi (caduta, scivolamento, valanga, perdita dell’orientamento) e della loro gestione e riduzione entro limiti accettabili.

Quando invece l’accompagnamento non mette l’uomo a
confronto delle difficoltà della montagna ma ne valorizzi soltanto gli
aspetti ambientali, sono i professionisti della montagna per primi a
riconoscere che ci si trovi al di fuori dell’ambito della professione loro 
riservata.

I medesimi professionisti tuttavia rimarcano con forza che la montagna non si può affrontare senza preparazione adeguata, considerati i rischi cui espone; ed è questo il patrimonio culturale e tecnico delle Guide alpine, degli Accompagnatori di media montagna e delle Guide vulcanologiche, che garantisce un adeguato accesso alla montagna anche in rapporto alle capacità e alla preparazione di chi accompagnano. Una competenza che evidentemente non si può richiedere al di fuori di una professione protetta, tanto è vero che la legge vieta l’esercizio delle “professioni protette” nelle forme della ordinaria società commerciale.